Polo Scolastico

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21 Maggio 2021 Due ginnaste elpidiensi ai Campionati del mondo

Due ginnaste della Artistica Porto Sant’Elpidio, Nicole Alighieri e Sara Cutini, rappresenteranno la nazionale italiana ai Campionati del Mondo di ginnastica aerobica che prenderanno il via oggi, fino al 29 maggio, a Baku, la capitale dell’Azerbaigian. La prima a scendere in pedana sarà la junior Nicole Alighieri, alla sua prima manifestazione internazionale, che proprio oggi inizierà il suo percorso nelle specialità trio e gruppo. Il prossimo weekend sarà invece la volta di Sara Cutini che si cimenterà nell’individuale e nel trio senior. Le due atlete elpidiensi sono reduci dai recenti Campionati nazionali dove hanno conquistato un argento con la Alighieri e un bronzo con la Cutini. A tifare per loro tutte le giovani atlete e lo staff della Artistica Porto Sant’Elpidio con in prima fila l’allenatrice Claudia Rosini: “Purtroppo le dovrò seguire da lontano viste le difficoltà di muoversi in questi tempi – spiega – ma la tecnologia ci aiuta e non mancherà il nostro supporto. Non sarà facile conquistare una medaglia ma sono sicura che faranno una buona gara per lasciarsi alle spalle nel modo migliore un anno difficile”.

Da ilrestodelcarlino.it

6 Dicembre 2017 Valutazione Alternanza Scuola Lavoro

“L’alternanza scuola-lavoro è ormai entrata a regime, coinvolgendo nel corrente anno scolastico le classi terze, quarte e quinte degli istituti tecnici, professionali e dei licei.

Il Miur, al fine di guidare le scuole nella valutazione dei percorsi di alternanza, ha pubblicato un’apposita Guida operativa.

Vediamo in questa scheda le modalità e gli strumenti di valutazione e la certificazione delle competenze acquisite dagli studenti.

VALUTAZIONE

I percorsi di alternanza scuola-lavoro vanno valutati utilizzando strategie che permettono l’accertamento di processo e di risultato.

Le modalità e gli strumenti di valutazione da utilizzare (già comunque diffusi) sono svariati e vanno adattati al percorso svolto (ad esempio le prove esperte, le schede di osservazione, i diari di bordo).

Le fasi attraverso cui può snodarsi la valutazione sono le seguenti:

  • descrizione delle competenze attese al termine del percorso;
  • accertamento delle competenze in ingresso;
  •  programmazione degli strumenti e azioni di osservazione;
  • verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie;
  • accertamento delle competenze in uscita.

La valutazione finale degli apprendimenti è di competenza del Consiglio di classe, sulla base delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno e dalle informazioni fornite dallo stesso; è parte integrante della valutazione finale e incide sugli esiti di apprendimento nel secondo biennio e nel quinto anno. Così leggiamo nella Guida:

La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti. La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi.”

Gli esiti finali della valutazione dei percorsi, effettuata dal consiglio di classe in base alle informazioni fornite dal tutor esterno, confluiscono nella certificazione finale.

Da quanto indicato nella Guida, dunque, risulta che la valutazione delle attività di alternanza vada effettuata già al termine del III e IV anno influendo sui risultati di apprendimento.

Sebbene la Guida (come vedremo di seguito) non faccia una netta distinzione tra valutazione (in itinere) e certificazione finale e sembri dare la possibilità di valutare le predette attività solo al termine del V anno, tale “ipotesi” appare poco percorribile, considerato che l’attività è obbligatoria, si svolge nell’arco dei tre anni e nella Guida medesima si indica che essa influisce sui risultati di apprendimento nel periodo del secondo biennio e del quinto anno. La valutazione in itinere (intendendo con tale espressione quella alla fine del III e del IV), inoltre, svolgerebbe una funzione di monitoraggio del percorso svolto dallo studente, al fine di verificarne l’efficacia ed eventualmente intervenire.

Certificazione

La certificazione delle competenze sviluppate nei percorsi di ASL è di competenza dell’istituzione scolastica, che elabora e compila i modelli d’intesa con la struttura ospitante.

La certificazione può essere acquisita negli scrutini (intermedi e finali) del terzo e quarto anno, fermo restando che va comunque acquisita entro la data dello scrutinio (finale) di ammissione agli esami di Stato, e va inserita nel curriculum dello studente.

Nel caso i percorsi abbiano durata pluriennale – leggiamo ancora nella Guida – in funzione dell’ammissione all’anno successivo, possono essere certificati crediti acquisiti a conclusione dell’anno scolastico in cui si è realizzato il percorso di alternanza. In tal caso, dunque, la certificazione sembra debba essere effettuata al termine di ciascun anno, per cui se non viene effettuata ogni anno, la si deve poi fare per tutti e tre gli anni (separati).

Il consiglio di classe, sulla base della certificazione acquisita, valuta i risultati dei percorsi e la loro incidenza sulle discipline curricolari e sul voto di condotta.

Le proposte di voto dei docenti del consiglio di classe devono tener conto degli esiti dei percorsi.

Quanto all’incidenza sul voto di condotta, essa è legata al comportamento dello studente nella struttura che lo ospita, durante lo svolgimento dell’attività, ed è volta a valorizzarne l’eventuale ruolo attivo e propositivo, sulla base di quanto riferito dal tutor esterno.

Modelli certificazione

I modelli di certificazione, elaborati e compilati dalle scuole d’intesa con le strutture ospitanti, devono riportare i seguenti elementi:

a) i dati anagrafici del destinatario;

b) i dati dell’istituto scolastico;

c) i riferimenti alla tipologia e ai contenuti dell’accordo che ha permesso il percorso in alternanza;

d) le competenze acquisite, indicando, per ciascuna di esse, il riferimento all’ordinamento e all’indirizzo di studio;

e) i dati relativi ai contesti di lavoro in cui lo stage/tirocinio si è svolto, le modalità di apprendimento e valutazione delle competenze;

f) la lingua utilizzata nel contesto lavorativo.

Le competenze acquisite nei percorsi di alternanza vanno inserite nel curriculum dello studente che sarà, a sua volta, inserito nel Portale unico dei dati della scuola.

Libretto del cittadino

La trasparenza dei percorsi formativi e il riconoscimento delle competenze acquisite sono garantite, oltre che dalla certificazione, anche dal libretto formativo del cittadino.

Nel libretto vengono registrate: esperienze lavorative/professionali e formative; titoli posseduti; competenze acquisite nei percorsi di apprendimento.

Frequenza minima per la validità del percorso di ASL

Ai fini della validità del percorso di alternanza, è necessaria la frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto.

I periodi di alternanza, qualora si svolgano durante lo svolgimento dell’attività didattica, vanno computati anche ai fini della validità dell’anno scolastico, quindi ai fini del raggiungimento del limite minimo di frequenza, pari ad almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.

Se i suddetti periodi si svolgono, invece, durante la sospensione delle attività didattiche, non vanno computati ai fini della validità dell’anno scolastico; in tal caso, la presenza dello studente durante le attività presso la struttura ospitante concorre alla validità del solo percorso di alternanza

Valutazione disabili

La valutazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro degli alunni disabili, con disturbi specifici di apprendimento (DSA) e bisogni educativi speciali (BES) è effettuata sulla base delle disposizioni, di cui sopra, compatibilmente con quanto previsto dalla specifica normativa vigente.

ESAMI DI STATO

Riguardo agli esami di Stato, bisogna fare una distinzione tra l’esame che si svolgerà al termine del corrente anno scolastico e quelli che si svolgeranno a partire dal 2018/19, quando entreranno in vigore le disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 62/2017.

Esami di Stato 2017/18

L’alternanza scuola-lavoro contribuisce indirettamente alla definizione del credito scolastico, sulla cui attribuzione incide prevalentemente la media dei voti (aumentando il voto delle discipline, legate all’esperienze di ASL, aumenta la media e conseguentemente il credito). Così leggiamo anche nell’articolo 8, comma 6, dell’OM n. 257/2017, recante indicazioni e istruzioni operative per lo svolgimento degli esami di Stato dello scorso anno scolastico 2016/17:

La valutazione delle eventuali esperienze di alternanza scuola-lavoro concorre ad integrare quella delle discipline alle quali tali attività ed esperienze afferiscono e contribuisce, in tal senso, alla definizione del credito scolastico. La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza scuola lavoro, di cui all’art. 5 del D.Lgs. 15 aprile 2005, deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione all’esame di Stato.”

Nel succitato articolo si parla di eventuali esperienze, in quanto lo scorso anno scolastico l’obbligatorietà dei percorsi di ASL non riguardava ancora le classi quinte.

Le esperienze di alternanza possono essere oggetto della terza prova scritta che, evidenziamolo, dal prossimo anno scolastico non verrà più svolta.

Nell’ambito della predisposizione della prova suddetta, qualora si scelgano tipologie indicate dall’articolo 2, comma 1, lettere e) ed f), del D.M. n. 429/2000, la commissione tiene conto delle competenze, conoscenze ed abilità acquisite dagli allievi nei percorsi di alternanza.

Le tipologie indicate nelle summenzionate lettere sono le seguenti:

e) analisi di casi pratici e professionali, correlata ai contenuti dei singoli piani di studio dei vari indirizzi, alle impostazioni metodologiche seguite dai candidati e alle esperienze acquisite anche all’interno di una progettazione di istituto caratterizzata dall’ampliamento dell’offerta formativa. La trattazione di un caso pratico e professionale, che costituisce una esercitazione didattica particolarmente diffusa negli istituti professionali e tecnici, può coinvolgere più materie ed è presentata con indicazioni di svolgimento puntuali e tali da assicurare risposte in forma sintetica;

f) sviluppo di progetti, proposto per quegli indirizzi di studio per i quali tale modalità rappresenta una pratica didattica largamente adottata. In particolare negli istituti tecnici e professionali, in relazione ai singoli piani di studio, può essere richiesto lo sviluppo di un progetto che coinvolga diverse discipline o la esposizione di una esperienza di laboratorio o anche la descrizione di procedure di misura o di collaudo di apparati o impianti che siano tali da consentire al candidato di dimostrare anche la conoscenza degli strumenti, delle loro caratteristiche e delle metodologie di impiego.

Le esperienze di alternanza possono, inoltre, essere valorizzate nell’ambito del colloquio, grazie alle disposizioni dei DD.PP.RR. n. 87 e 88 del 2010, secondo cui negli istituti tecnici e professionali le Commissioni di Esame possono avvalersi di esperti del mondo economico e produttivo con documentata esperienza nel settore di riferimento.

Esame di Stato 2018/19

Lo svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro, secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso, costituirà uno dei requisiti per essere ammessi all’Esame.

Le esperienze di alternanza, inoltre, saranno oggetto del colloquio. Il candidato dovrà esporre, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l’esperienza svolta.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto indicato nella Guida, la valutazione delle attività di alternanza con relativa certificazione può avvenire già nel III e IV, obbligatoriamente nel V anno con relativa certificazione finale.

La valutazione è effettuata sulla base delle informazioni fornite dal tutor esterno e influisce sugli esiti di apprendimento nel secondo biennio e nel quinto anno.”

Da www.istruzione.it

6 Dicembre 2017 Esami Di Idoneita’

 

“L’accesso agli esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione è regolamentato dagli articoli 10 e 23 del Decrerto Legislativo n.62/2017 dove sono state definite le norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione ed esami di Stato.

Nell’art.10 del succitato Decreto vengono, infatti, stabilite le regole da seguire e i requisiti necessari per accedere agli esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione e l’ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo dei candidati privatisti.

Nell’art.23 si prende in esame, invece, il caso di studenti che usufruiscono dell’istruzione parentale

Si tratta di importanti disposizioni riprese dalla nota ministeriale n.1865/2017 dove si esplicita chiaramente il requisito d’età necessario per sostenere gli esami di idoneità, requisito che chiaramente risulterà differente a seconda della classe per la quale si sostiene l’esame e a seconda dell’ordine di istruzione (scuola primaria o secondaria I grado), come di seguito indicato.

Possono accedere all’esame di idoneità alla seconda, terza, quarta e quinta classe di scuola primaria

coloro che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre dell’anno in cui sostengono l’esame,

rispettivamente il sesto, il settimo, l’ottavo e il nono anno di età.

Possono accedere all’ esame di idoneità alla prima, seconda e terza classe di scuola secondaria di

primo grado, coloro che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre dell’anno in cui

sostengono l’esame, rispettivamente, il decimo, l’undicesimo e il dodicesimo anno di età.

Quali categorie di studenti sono tenuti a sostenere l’esame di idoneità nel primo ciclo di istruzione?

Devono sostenere l’esame di idoneità coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:

1- studenti in istruzione parentale che devono sostenere annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva, in qualità di candidati esterni, presso una scuola statale o paritaria, ai fini della verifica dell’ assolvimento dell’obbligo di istruzione.

Come chiarisce il MIUR, i genitori o gli esercenti la potestà parentale, che intendono provvedere in proprio all’istruzione di minori soggetti all’obbligo di istruzione, devono rilasciare al Dirigente scolastico della scuola viciniore un’apposita dichiarazione, da rinnovare anno per anno, circa il possesso della “capacita tecnica o economica“ per provvedervi. Il Dirigente scolastico ha il dovere di accertarne la fondatezza. A garanzia dell’assolvimento del dovere all’istruzione, il minore e tenuto a sostenere un esame di idoneità all’anno scolastico successivo.
Nel succitato art.23 del Decreto Legislativo n.62/2017 si chiarisce, infatti, che, “in caso di istruzione parentale, i genitori dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza”

2- studenti che frequentano una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali (legge n. 27/2007) che devono obbligatoriamente sostenere l’esame di idoneità ai fini dell’ammissione al successivo grado di istruzione, solo al termine del quinto anno di scuola primaria.

Nel succitato art.10 comma 3 del Decreto Legislativo n.62/2017, si chiarisce, infatti, che “In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori dell’alunna e dell’alunno, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Le alunne e gli alunni sostengono l’esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell’ammissione al successivo grado di istruzione, oppure all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione, in qualità di candidati privatisti presso una scuola statale o paritaria”

3- studenti che si trasferiscono da una scuola privata ad una scuola statale o paritaria

4- studenti che hanno frequentato una scuola del primo ciclo straniera in Italia riconosciuta dall’ordinamento estero, che devono sostenere l’esame di idoneità se intendono iscriversi ad una scuola statale o paritaria

Entro quali termini deve essere presentata la domanda per sostenere l’esame di idoneità?

La richiesta di sostenere l’esame di idoneità deve essere presentata di norma entro il 30 aprile, dai genitori degli studenti o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale al Dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, dove viene costituita una specifica commissione

Come sono composte le commissioni per gli esami di idoneità?

La composizione delle commissioni per gli esami di idoneità cambia a seconda della classe e dell’ordine di istruzione interessato.

Per gli esami di idoneità alle classi di scuola primaria e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da docenti di scuola primaria.

Per gli esami di idoneità alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da docenti del corrispondente grado scolastico.

A chi compete la predisposizione delle prove per l’esame di idoneità?

La predisposizione delle prove d’esame è competenza esclusiva della commissione d’esame che deve attenersi a quanto stabilito nelle Indicazioni nazionali per il curricolo.

Si chiarisce, inoltre che l’esito dell’esame è espresso con un giudizio di idoneità o di non idoneità.

I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo possono essere ammessi a frequentare altra classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice.”

Da www.orizzontescuola.it